Dall'11 febbraio al 22 marzo si apre la terza finestra dei nuovi tirocini delle professioni ordinistiche - QdS

Dall’11 febbraio al 22 marzo si apre la terza finestra dei nuovi tirocini delle professioni ordinistiche

Antonino Lo Re

Dall’11 febbraio al 22 marzo si apre la terza finestra dei nuovi tirocini delle professioni ordinistiche

martedì 15 Gennaio 2019

La Corte dei Conti ha dato il benestare alla graduatoria relativa alle domande dell’Avviso 20 di giugno 2018. I tirocinanti tra i 18 e i 35 anni, non occupati, non devono aver mai avuto rapporti di lavoro con il soggetto ospitante

PALERMO – Nei giorni scorsi è arrivato il benestare della Corte dei conti alla graduatoria relativa alle domande dell’avviso 20 del 2018 presentate a giugno scorso con cui la Regione promuove e finanzia i tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche.
 
Un via libera che permetterà di dare attuazione alla prima fase dell’avviso 20 con il quale l’Assessorato del Lavoro promuove e finanzia, in via sperimentale, un’azione di sostegno alla formazione professionale e all’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti operanti nel territorio siciliano.
 
La misura, finanziata dalle risorse comunitarie del Fondo Sociale Europeo (Fse Sicilia 2014/2020), prevede lo svolgimento di tirocini per la durata massima di dodici mesi.
 
Il bando spiega che, con il termine ‘tirocinio’, “si intende il periodo di pratica obbligatorio e non obbligatorio, secondo i rispettivi ordinamenti, per l’accesso alle professioni ordinistiche. Per le professioni che non richiedono un tirocinio obbligatorio, il tirocinio professionale consiste nello svolgimento, a tempo pieno, di un periodo di apprendimento e di formazione professionale presso il soggetto ospitante sotto la supervisione di un tutor professionale”.
 
Requisiti del tirocinante
 
Nel momento della presentazione della domanda di ammissione al contributo, il tirocinante deve essere in possesso, secondo quanto prevede il bando, dei seguenti requisiti: essere residente o domiciliato nel territorio della Regione Siciliana, avere un’età compresa tra i 18 anni (compiuti) e un’età non superiore a 35 anni (36 non compiuti), aver conseguito un voto di laurea minimo di 90/110 o, per le professioni che richiedono il conseguimento del diploma di scuola superiore, un voto di diploma minimo di 70/100, non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso, essere nella condizione di non occupato, non avere in corso un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo con il soggetto ospitante, per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, essere regolarmente iscritto al registro dei praticanti presso un Ordine o Collegio professionale nell’ambito della Regione Siciliana e non essere ancora iscritto all’ordine/collegio/albo al quale il tirocinio si riferisce, né aver superato l’esame di stato per l’iscrizione allo stesso; l’iscrizione/preiscrizione all’ordine/collegio/albo per il quale il tirocinio viene finanziato o il superamento dell’esame di stato determina l’automatica conclusione del periodo di tirocinio.
 
Requisiti e compiti del soggetto ospitante
 
Il soggetto ospitante può presentare domanda di partecipazione per un massimo di due tirocinanti e deve avere i requisti di seguito riportati: non realizzare il tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione remunerate, assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile presso terzi (il costo dell’assicurazione non è incluso nell’indennità di partecipazione), essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nominare uno/due tutor professionale/i secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’avviso, in caso di un’assenza superiore a 15 giorni del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor da sostituire e di comunicarlo all’amministrazione almeno 10 giorni lavorativi prima del subentro, sottoscrivere la convenzione con la quale sono regolamentati i rapporti tra soggetto ospitante e Dipartimento Lavoro.
 
Inoltre, il soggetto ospitante deve impegnarsi a non utilizzare il tirocinante per lo svolgimento di funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio, sostituire contratti a termine e il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie e per ricoprire ruoli necessari alla propria organizzazione.
 
Indennità di partecipazione
 
Al tirocinante è riconosciuta un’indennità di partecipazione per lo svolgimento del tirocinio professionale pari nel complesso a 600 euro mensili lorde per un periodo della durata massima di dodici mesi.
 
Questa indennità è corrisposta solo al raggiungimento minimo per ciascun mese del 70% delle ore previste mensilmente dal percorso di tirocinio. Il tirocinante, al fine di documentare le ore di attività svolte, dovrà controfirmare i registri presenza (cfr. art. 5. 2) firmati dal soggetto ospitante.
 
Il tirocinante ha diritto a una interruzione del tirocinio per malattia, infortunio e maternità che può protrarsi per un periodo pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio medesimo. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva.
 
La misura annunciata per tre finestre temporali, oltre all’avviso di giugno, per il quale sono state finanziate 817 domande a fronte di 696 soggetti ospitanti, e a quella che scadeva ad ottobre scorso e per la quale sono state presentate domande per 1.024 tirocini, ne prevede un’altra che verrà aperta tra l’11 febbraio e il 22 marzo prossimi.
 
Nei prossimi giorni vi proporremo altri servizi sulle novità inerenti i tirocini dell’Avviso 22.

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