Il dipendente che fa sport durante malattia - QdS

Il dipendente che fa sport durante malattia

Andrea Carlino

Il dipendente che fa sport durante malattia

mercoledì 13 Febbraio 2019

Sentenza del Consiglio di Stato n.221 depositata lo scorso 10 gennaio 2019. Sanzionabile solo se accertamenti specialistici confermano l’esistenza di una patologia

ROMA – Il dipendente pubblico non può essere sanzionato senza accertamenti tecnico-specialistici se fa sport durante la malattia. Dunque non può essere punito in sede disciplinare senza che l’Amministrazione verifichi la reale sussistenza ed entità della patologia. Questo è quanto ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza n.221/2019 depositata il 10 gennaio scorso.
 
Il fatto trae origine dal procedimento con cui un dipendente della Polizia di Stato veniva indagato per avere commesso i reati di falso ideologico e di truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato, simulando una malattia insussistente.
 
Il 13 dicembre 2017, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini emetteva nei confronti del ricorrente un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
 
Sulla base dell’ordinanza e prima del giudizio penale, si veniva a sapere che la Procura contestava al dipendente di aver praticato tennis durante lo “stato di convalescenza ” per grave patologia ortopedica, che si fosse esibito in eventi musicali sostenendo il peso di un basso elettrico durante lo “stato di convalescenza” per grave patologia ortopedica e che avesse accentuato la sintomatologia dolorosa acuta della propria patologia allo scopo di protrarre i giorni di malattia e vedersi riconoscere l’aggravamento dello stato di malattia da cui era affetto per causa di servizio. Una volta scoperto, il dipendente veniva sanzionato dalla Polizia, ma avverso il provvedimento faceva ricorso al Tar Emilia Romagna che, con sentenza n.641 del 29 agosto scorso, respinge il ricorso e lo condanna va al pagamento delle spese processuali. Il dipendente faceva ricorso ritenendo erroneo il percorso giuridico seguito dal Tar. Secondo il ricorrente l’Amministrazione di appartenenza sarebbe stata a conoscenza dei fatti oggetto di addebito disciplinare e il provvedimento disciplinare non sarebbe nato per le condotte oggetto di formale contestazione.
 
Inoltre, a dire del ricorrente, il Centro Medico Polispecialistico di Padova ha emesso un giudizio di inidoneità parziale permanente a svolgere servizi comportanti sovraccarico funzionale del rachide (quindi, è stata accertata soltanto una inidoneità al lavoro specifico per una determinata attività professionale), ma da ciò non sarebbe possibile evincere, altresì, una inidoneità a svolgere qualsiasi attività sportiva, anche puramente ricreativa, occasionale e non professionale.
 
Il Consiglio di Stato dà ragione al dipendente e accoglie il ricorso. Secondo i giudici di seconda istanza, nel corso del procedimento disciplinare non è stato compiuto alcun accertamento di tipo tecnico-specialistico sul ricorrente volto ad affermare o ad escludere, l’eventuale compatibilità della malattia rispetto alle attività sportive (partecipazione a tornei di tennis) e ricreative (esibizioni musicali) svolte dal ricorrente medesimo e poste a base della contestazione disciplinare.
 
Il Collegio ritiene che tali accertamenti non possono passare in secondo piano e pertanto non sono giustificate le sanzioni disciplinari. Il ricorso viene accolto e il Collegio compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

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