L’Ars nomini i membri dell’Alta Corte - QdS

L’Ars nomini i membri dell’Alta Corte

Carlo Alberto Tregua

L’Ars nomini i membri dell’Alta Corte

venerdì 12 Marzo 2010

Riparare lo scippo incostituzionale

L’art. 24 dello Statuto siciliano, legge di rango costituzionale, pubblicato con d. lgs. 455/46, recita: “È istituita in Roma un’Alta Corte con sei membri e due supplenti… nominati in pari numero dalle assemblee legislative dello Stato e della Regione…”. Il successivo articolo 25 stabilisce che l’Alta Corte giudica sull’incostituzionalità sia di leggi emanate dell’Assemblea regionale che di leggi e regolamenti emanati dallo Stato rispetto allo Statuto. L’ulteriore articolo 27 prevede che il commissario dello Stato promuova presso l’Alta Corte i giudizi di cui ai citati articoli. Il presidente della Regione, secondo l’art. 30, e il commissario dello Stato possono impugnare per incostituzionalità davanti l’Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato.
Dal coacervo delle norme descritte si deduce facilmente che: a) il rapporto tra Stato e Regione è regolato dell’Alta Corte e non dalla Corte costituzionale; b) che sono soggette a valutazioni di incostituzionalità sia le leggi della Regione che quelle approvate dal Parlamento nazionale; c) che la composizione dell’Alta Corte, con pari membri di Stato e Regione, assicura una maggiore obiettività di quella eventualmente messa in campo dalla Corte costituzionale.

Al momento del varo della legge costituzionale n. 2/48, sia la Regione che l’Ars esistevano già perché regolate dallo Statuto del ‘46 con elezioni tenute nel ‘47. È facile dedurre come la prima legislatura siciliana sia precedente di un anno rispetto alla prima legislatura italiana. “La Repubblica quindi riconosceva e non istituiva la sovranità della Regione, come avrebbe fatto con le altre 19, confermandone l’originaria sovranità”. 
Ricordiamo che lo Statuto ha natura pattizia e non è quindi modificabile senza il consenso di entrambe le assemblee legislative. La legge che ha riformato lo Statuto nel 2001, che prevede il solo parere dell’Assemblea, è per conseguenza incostituzionale. In quanto, ribadiamo, che il Parlamento della Repubblica ha pari dignità dell’Assemblea regionale, che potrebbe assumere la denominazione di Parlamento di Sicilia.

 
La Corte costituzionale, con propria sentenza n. 38 del 1957, ha dichiarato che le funzioni dell’Alta Corte erano assorbite da se medesima. Ora è del tutto pacifico che due organi dello stesso livello non possano cannibalizzarsi. Lo scippo delle funzioni dell’Alta Corte poteva avvenire solo mediante approvazione di un’apposita legge costituzionale da parte delle due assemblee e non del solo Parlamento nazionale. 
È scandaloso che in questi 53 anni (1957-2010) nessuna iniziativa sia stata presa da governi e Assemblea siciliani per rimettere a posto una stortura che ha enormemente danneggiato la Sicilia. Il fatto si spiega con la posizione prona, mentale e fisica, di una classe politica che per favorire i propri interessi ha messo sotto i piedi quelli dei siciliani.

Cosa avrebbero dovuto fare le due istituzioni siciliane? Cosa dovrebbero fare oggi per ripristinare la legalità, ridando le funzioni all’Alta Corte? Intanto va precisato che quest’ultima non è stata (né poteva essere) mai abrogata. Rimane sepolta e inutile, a fare la muffa mentre la Corte costituzionale dispone di un potere sulla Regione siciliana che non ha.
L’Assemblea siciliana, d’accordo con il governo, potrebbe subito nominare i tre giudici ordinari e uno supplente di propria competenza e chiedere al Parlamento nazionale di nominare quelli di sua competenza. Ovviamente le istituzioni siciliane non hanno il potere di imporre la risposta all’istanza di cui prima. Tuttavia un pool di costituzionalisti potrebbe attivare procedure sia davanti alla stessa Corte costituzionale, che con atto di resipiscenza annullasse la citata sentenza del ‘57, che dinanzi alla Corte di giustizia europea, per vedere riconoscere un patto firmato e mai annullato fra due popoli (quello siciliano e quello italiano).
Vi potrebbero essere altri mezzi di pressione: per esempio che tutti i deputati e senatori siciliani prendessero l’iniziativa in Parlamento con un ordine del giorno per la nomina di  giudici di competenza. Non mancano gli strumenti sol che il ceto politico siciliano capisca che la propria Autonomia passa attraverso il rispetto integrale dello Statuto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017