In Sanità consigli dai comitati - QdS

In Sanità consigli dai comitati

Massimo Mobilia

In Sanità consigli dai comitati

martedì 18 Maggio 2010

Previsti dalla l.r. 5/09 e istituiti con decreto dell’assessore Russo, pubblicato sulla Gurs n. 22/2010. Tutelano gli utenti, formulando proposte ai dg sui piani di attività e verifica

PALERMO – L’assessore per la Salute, Massimo Russo ha firmato il decreto, pubblicato sulla Gurs n. 22 del 2010, che disciplina le modalità di costituzione, funzionamento, organizzazione, attribuzione dei compiti, articolazioni e composizione dei “comitati consultivi aziendali”, previsti dall’art. 9 della legge regionale n. 5/2009.
Tali comitati, che avranno un mandato di durata triennale, dovranno essere istituiti con delibera del direttore generale di ciascuna azienda del Servizio sanitario regionale e il loro funzionamento non comporterà alcun costo aggiuntivo a carico del Servizio stesso o del bilancio regionale. 
L’attività fondamentale di questi organismi riguarda la possibilità di formulare proposte, non vincolanti, al direttore generale di un’azienda sanitaria, sui piani e programmi annuali di attività adottati dall’azienda stessa come, per esempio, l’elaborazione dei piani di educazione sanitaria. In quest’ultimo caso, infatti, il comitato può proporre campagne di prevenzione e di educazione alla salute, nel rispetto delle criticità che il territorio locale presenta.
Può elaborare anche proposte per la verifica della funzionalità dei servizi aziendali, al fine di adeguarli e perfezionarli sulle modalità di accesso alla rete dei servizi, in relazione anche alle finalità stabilite dal Servizio sanitario regionale e agli obiettivi previsti dal Piano sanitario, nazionale o regionale. Il comitato consultivo è chiamato anche a redigere una relazione annuale, sull’intera attività svolta dall’azienda, da trasmettere al relativo direttore generale e da pubblicare nel sito web della struttura.  
Tra le funzioni che il comitato consultivo può esercitare vi è poi quella di proporre l’adozione di un regolamento interno all’azienda, sui diritti e i doveri degli utenti nell’accesso e nell’utilizzo delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sanitarie, fornendo anche gli strumenti utili per segnalare eventuali disservizi, presentare reclami o denunce e per richiedere informazioni.
Nelle sue attività, il comitato consultivo aziendale collabora, inoltre, con l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) e con l’Ufficio qualità, di ciascuna azienda sanitaria, per rilevare nel dettaglio il grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi sanitari che la struttura eroga.
A tal proposito, il comitato deve verificare periodicamente la valenza degli indicatori di qualità adottati, per suggerire eventuali modifiche, percorsi o progetti, con lo scopo di migliorare i rapporti tra gli utenti e gli operatori dei servizi sanitari, garantendo anche un’adeguata dislocazione delle strutture informative. Una delle principali necessità di creare questi comitati è stata, infatti, quella di individuare esattamente la distinzione tra “utenti” e “operatori”, rispetto anche alle organizzazioni o associazioni che ne tutelano i rispettivi diritti e che possono, come tali, presentare istanza di partecipazione al comitato consultivo presso l’azienda sanitaria relativa all’ambito territoriale in cui operano. 
 

 
Come le associazioni e gli enti sanitari possono entrare nella composizione
 
PALERMO – Il decreto dell’assessorato regionale alla Salute dà quindi la possibilità alle organizzazioni e alle associazioni di utenti o operatori del settore sanitario o socio-sanitario, di fornire il proprio contributo allo svolgimento delle attività dei comitati consultivi aziendali, presso l’azienda sanitaria del territorio in cui operano. Per fare ciò, gli organismi interessati devono presentare richiesta all’azienda di riferimento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gurs, secondo un apposito modello che l’azienda sanitaria stessa deve predisporre.
Oltre al modulo prestabilito, tali associazioni devono presentare anche una copia dello statuto e dell’atto costitutivo al fine di comprovare che le attività svolte siano di volontariato o di tutela dei malati e degli utenti del settore sanitario o socio-sanitario, oppure che rappresentano e tutelano gli operatori del settore stesso. Il carattere no profit di queste associazioni deve ovviamente essere in linea con quanto previsto dalla legge n. 266/1991 e dalla legge regionale n. 22/1994. Necessario, inoltre, dichiarare il numero degli iscritti o aderenti e la relativa diffusione sul territorio.

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