“Conciliazione” sempre più utilizzata grazie ai regolamenti dell’ente camerale - QdS

“Conciliazione” sempre più utilizzata grazie ai regolamenti dell’ente camerale

Elisa Latella

“Conciliazione” sempre più utilizzata grazie ai regolamenti dell’ente camerale

mercoledì 30 Giugno 2010

I tempi lunghi della giustizia fanno ricorrere all’arbitrato conciliativo. Nel 2009 Sicilia seconda regione per numero di accordi. Le Camere di Commercio offrono sportelli e Commissioni conciliative per risolvere le controversie

PALERMO – Non si fa causa per pochi soldi. Perché i tempi della giustizia sono lunghi, perché gli avvocati costano. Quindi per tanto tempo, forse per troppo tempo, in Italia ed in Sicilia in particolare, sono stati tanti quelli che si sono accontentati di rinunciare ad un diritto piuttosto che affrontare lo stress mentale e le spese per una vertenza lunga, anche se a volte dall’esito scontato.
Per rimediare a questo gap tra i diritti e i meccanismi dell’ordinamento volti alla loro tutela nasce la conciliazione. Si rinuncia a qualcosa “per avere comunque qualcosa”, e soprattutto, per avere questo qualcosa subito. Nel caso di arbitrato presso le Camere di Commercio le parti, nella gestione della procedura relativa, si obbligano a rispettare i regolamenti dell’ente camerale.
A leggere i dati relativi al primo semestre 2009, la Sicilia risulta la seconda regione, dopo la Campania per numero di conciliazioni, ed è seguita da Calabria e Toscana: quasi 7000 gli accordi stragiudiziali raggiunti al Sud, nonostante la procedura non sia più gratuita (lo è stata dal 2006 al 2008). Scarsa fiducia nella velocità della giustizia? Difficile dire di no. Le Camere di Commercio italiane, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 580 del 1993 e delle modifiche successive a questa normativa che ne ha riformato l’ordinamento, hanno istituito gli sportelli di Conciliazione.
Sono seguiti numerosi, anche se frammentari, interventi normativi di settore: la legge 481/1995, sulla procedura conciliativa per le controversie che possono insorgere fra le società che somministrano energia elettrica e gas e gli utenti, la legge n. 192 del 1998 che ha previsto l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le controversie nascenti da contratti di subfornitura, e la legge n. 281 del 1998 secondo cui le associazioni di categoria, prima di adire il giudice, possono attivare la conciliazione davanti alle Commissioni conciliative delle Camere di Commercio. Ma non è tutto: per le controversie in materia di fornitura di servizi turistici, la legge quadro sul turismo rinnova alle Camere il compito di costituire le Commissioni arbitrali conciliative. Sono inoltre stati emanati il decreto legislativo 5/2003 di riforma del diritto societario e la legge 6 maggio 2004, n. 129 sulle Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale (o franchising), che prevedono lo strumento della conciliazione per risolvere le controversie.
Da ultimo vanno ricordati i decreti del 23 luglio 2004, n. 222 e n. 223 sul funzionamento degli organismi di conciliazione. In media, per risolvere una controversia occorrono circa 60 giorni dall’invio della richiesta e nella maggior parte dei casi è sufficiente un solo incontro di conciliazione. Le spese di conciliazione variano a seconda del valore della lite e devono essere versate prima dell’inizio dell’incontro, ma sono comunque contenute (per una vertenza del valore di 2.500 euro, per entrambe le parti, consumatore e azienda, le spese per la conciliazione saranno di soli 100 euro), oltre i diritti di segreteria, salve le ipotesi di esenzione.

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