Maggiore chiarezza e trasparenza nei contratti di credito a consumo - QdS

Maggiore chiarezza e trasparenza nei contratti di credito a consumo

Elisa Latella

Maggiore chiarezza e trasparenza nei contratti di credito a consumo

martedì 31 Agosto 2010

Recepita con il decreto del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010 la Direttiva Europea n. 48 del 2008. Finanziamenti: nonostante la firma ci sarà più tempo per i ripensamenti

PALERMO – Trasparenza e credito al consumo: per molti anni in Italia questo binomio è stato di fatto “la strana coppia”.
Di recente è stata recepita con il decreto del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010 la Direttiva Europea n° 48 del 2008 sul credito al consumo che aumenta la tutela dei consumatori in questo delicato settore, affermando che “chiarezza e trasparenza” nei contratti di credito al consumo devono essere parole d’ordine anche e soprattutto nei confronti di persone che hanno un livello bassissimo o nullo di “alfabetizzazione finanziaria” e che quindi tra moduli e clausole si possono confondere più facilmente.

Ma andiamo con ordine. Il principio cardine è che nonostante la firma di un contratto di finanziamento  ci deve essere tempo per ripensarci, per dire di no: da qui l’introduzione del diritto di recesso entro 14 giorni senza necessità di alcuna motivazione per il consumatore, anche se il contratto è stato concluso nei locali dell’istituto di credito.

 Allo stesso modo, va evidenziato lo stretto collegamento tra il contratto di fornitura del bene o di un servizio sostenuto da un prestito finalizzato e quello di finanziamento, collegamento che comporta la risoluzione del prestito in caso di mancata o inadeguata fornitura del bene o del servizio.

Alt anche  alle pubblicità nascoste tra le righe, indicate con caratteri minuscoli, coerentemente con i precedenti richiami di Banca d’Italia agli istituti di credito a redigere i fogli informativi in modo chiaro, trasparente e di facile comprensione, con riferimento in particolare alle spese da sostenere per ottenere il prestito. Andiamo a vedere i dettagli: le nuove regole si applicano ai finanziamenti fino a 75.000 euro; il tasso annuo effettivo globale, in sigla Taeg, deve comprendere tutte le spese sostenute dal consumatore per avere il prestito (inclusi costi del conto corrente, assicurazione obbligatoria, imposta di bollo e spese di incasso rata). Ma c’è di meglio e di più a tutela del consumatore.

La legge tutela il suo diritto “a scelte finanziarie consapevoli”, in quanto prevede  che se la stipula del prestito è legata alla sottoscrizione di una carta revolving, il Taeg deve includere i costi di apertura e gestione della carta, nonché del conto corrente se è necessario per poter ottenere il prestito. Per chi volesse estinguere in anticipo il prestito, la commissione di estinzione anticipata non sarà più prevista per i prestiti a tasso variabile e per quelli con capitale residuo pari o inferiore a 10.000 euro.
Per gli altri sarà al massimo l’1% del capitale e al massimo lo 0,5% nell’ultimo anno del prestito.

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