Via libera al difensore civico nei Comuni - QdS

Via libera al difensore civico nei Comuni

Pierangelo Bonanno

Via libera al difensore civico nei Comuni

mercoledì 01 Settembre 2010

Il Tar di Catania si è pronunciato per l’inapplicabilità in Sicilia della norma abrogativa della Finanziaria nazionale. La figura dell’ombudsman locale è prevista dall’art. 8 della legge regionale n. 48 del 1991

PALERMO – Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia è intervenuto, recentemente, sul tema della Difesa civica. In particolare, la Legge Finanziaria del 2010 aveva sancito l’obbligo per i Comuni di eliminare, dal 2011, dai propri Statuti la figura istituzionale del Difensore civico. La norma è apparsa, da subito, ad alcuni giuristi, incostituzionale, considerando che la Costituzione attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite; tanto da spingere la Regione Toscana a sollevare la questione di incostituzionalità della norma.
 
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sezione III di Catania ha annullato il provvedimento del 3 maggio 2010 con il quale il sindaco del comune di Portopalo di Capo Passero aveva rimosso il Difensore civico comunale.La III sezione del Tar ha infatti stabilito che la Regione Siciliana non ha recepito la norma abrogativa della Finanziaria nazionale, conseguentemente ha sospeso un atto totalmente privo di motivazioni giuridicamente condivisibili, emesso in funzione di una norma che in Sicilia non trova mera applicazione e permettendo, quindi, al difensore civico di continuare a svolgere le proprie funzioni.
 
Il difensore Civico, previsto dallo Statuto Comunale di Portopalo, è, attualmente, una figura obbligatoria, che persegue un interesse pubblico a garanzia e tutela dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.La figura del difensore civico comunale è stata inserita nell’ordinamento giuridico italiano nel 1990, grazie al Testo unico degli enti locali, che all’art.11 sancisce la possibilità per i Comuni di prevederne l’istituzione. In Sicilia il T.u.e.l. non trova automatica applicazione, infatti la figura dell’ombudsman locale è prevista la legge regionale n.48 del 1991 all’art.8, che regolamenta l’istituto del difensore civico comunale e provinciale.L’ordinanza n.864 del 2010, del TAR della Sicilia, costituisce un precedente giurisprudenziale rilevante, che chiarisce i contorni di una problematica interpretativa, circa il possibile rinvio dinamico in Sicilia, della Legge Finanziaria 2010, nella parte che prevede la soppressione dei Difensori Civici.
 
La necessità di comprendere se la norma nazionale trovasse un automatismo in Sicilia, aveva sollecitato l’assessorato regionale alle Autonomie locali ed alla Funzione pubblica a richiedere, precedentemente al pronunciamento della corte siciliana, un parere all’Ufficio legale e legislativo.In realtà, il pronunciamento del TAR si lega alle disposizioni della Finanziaria 2010, che all’art.183 si stabilisce che: “Le Regioni a Statuto Speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 184 a 187 in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione”.
 
Analizzando i dettagli dell’ordinanza si evince che, a prescindere dall’inapplicabilità immediata in Sicilia della Legge Finanziaria 2010, che prevede la soppressione del Difensore Civico, come per tutti gli Statuti comunali, lo Statuto del Comune di Portopalo attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di eleggere il Difensore ed anche quella di dichiararlo, eventualmente, decaduto. Il Sindaco del Comune di Portopalo di Capo Passero, quindi, non avrebbe potuto esercitare alcun potere nel pronunciare la decadenza del Difensore Civico, perché tale compito sarebbe spettato, secondo lo Statuto Comunale, al Consiglio Comunale.

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