Tolleranza zero su droga e alcol con il nuovo Codice della strada - QdS

Tolleranza zero su droga e alcol con il nuovo Codice della strada

Cristina Cali

Tolleranza zero su droga e alcol con il nuovo Codice della strada

martedì 19 Ottobre 2010

Divieto assoluto di bere per neopatentati e giovani sotto i 21 anni

CATANIA – Con legge n.120 del 29 luglio 2010 sono state introdotte numerose modifiche al Codice della Strada. Le maggiori novità riguardano le severe restrizioni dettate su alcol e droga, il cui abuso costituisce la principale causa degli incidenti mortali.
I destinatari delle nuove regole sono soprattutto i giovani per i quali, al di sotto dei ventuno anni, vige il divieto assoluto di bere, analogamente a quanto si prevede per i neopatentati (nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B) e per tutti i conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D o E. La conduzione di un veicolo da parte di una persona appartenente alla categorie indicate, dopo aver ingerito bevande alcoliche in quantità tale da determinare un tasso alcolemico compreso tra 0,0 e 0,5 g/l, costituisce illecito amministrativo e comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria (€ 155).
I minorenni, se trovati alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, per ottenere la patente B dovranno aspettare un anno in più (cioè il compimento dei 19 anni) se il loro tasso alcolemico non supera 0,5 grammi/litro e tre (i 21 anni) se li supera. Per il conseguimento della patente di guida e per il rinnovo della licenza di guida di mezzi pubblici, taxi o camion sarà obbligatorio il test antidroga.
Inoltre, chi ha subito la revoca della patente professionale perché sotto l’influenza di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti potrà subire il licenziamento per giusta causa.
Sanzioni penali severissime, oltre alla revoca della patente di guida, sono previste per chi, alla guida in stato di ebbrezza (con tasso superiore a 1,5 g/l) o sotto l’effetto di stupefacenti, causi un incidente mortale.
Con l’obiettivo di limitare i danni derivanti dall’uso dell’alcol la normativa vieta la vendita degli alcolici nei locali pubblici dalle 3 di notte fino alle 6, con deroghe previste solo per Ferragosto e Capodanno. Nelle aree di servizio autostradali è vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle 6 e di bevande alcoliche dalle ore 2 alle 7. Se nel biennio viene reiterata una di queste violazioni il prefetto dispone la sospensione della licenza relativa alla somministrazione di alcolici e superalcolici per 30 giorni.
Per i ristoranti sarà obbligatorio possedere un etilometro, da mettere a disposizione dei clienti che desiderino verificare il loro stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcol.   

Avv. Cristina Calì
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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