La mediazione diventa una realtà - QdS

La mediazione diventa una realtà

Pierangelo Bonanno

La mediazione diventa una realtà

mercoledì 17 Novembre 2010

A marzo 2011 scatta l’obbligatorietà dello strumento introdotto per abbattere il carico di lavoro del sistema giudiziario. Il ministero della Giustizia ha previsto oltre 600 mila cause interessate dal nuovo istituto

PALERMO – Nel marzo scorso, il Governo nazionale, al fine di deflazionare il carico di lavoro del sistema giudiziario italiano, ha introdotto il nuovo istituto della Mediazione civile e commerciale.
La lentezza dei processi è il dato che emerge, puntualmente, nel corso delle relazioni di apertura dell’anno giudiziario, nei vari tribunali siciliani, tanto da generare una mole di arretrato difficilmente esauribile. In termini pratici la mediazione, prevista nel decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, rappresenta il procedimento, extra giudiziale, attraverso il quale giungere, tra le parti di una controversia, ad una possibile conciliazione degli interessi in campo. Tale obiettivo sarà raggiungibile, dal punto di vista pratico, grazie al supporto degli organismi di mediazione, ovvero enti pubblici (cioè quelli istituiti dalle Camere di commercio o dagli ordini professionali) o privati, abilitati a svolgere il procedimento di mediazione, iscritti in un apposito registro, presso il ministero della Giustizia. Nel d.lgs n. 2 del 2010 vengono distinte tre differenti tipologie di mediazione: quella facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti; quella obbligatoria, prevista in numerosi casi come, ad esempio, nelle controversie relative al condominio, alla locazione, ai contratti assicurativi, al risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; quella giudiziale, quando è il giudice ad invitare, con una specifica ordinanza, le parti ad intraprendere un percorso di mediazione.
È opportuno precisare che solo dal marzo 2011 sarà possibile esperire il tentativo di mediazione nei casi in cui è prevista l’obbligatorietà, il ministero della Giustizia ritiene che le cause interessate dalla mediazione obbligatoria saranno oltre 600mila. La formazione dei mediatori rappresenta uno dei passaggi essenziali per garantire trasparenza e professionalità nel corso della procedura di mediazione, per tali ragioni il ministero ha istituito l’Elenco degli enti autorizzati a formare i mediatori professionisti.
Con l’entrata in vigore del decreto n. 180 del 18.10.10 il Ministero della Giustizia ha precisato i “confini” entro cui gli organismi di mediazione e gli enti di formazione potranno e dovranno operare. In particolare, il regolamento, oggetto del decreto ministeriale, stabilisce, nel dettaglio, che per gli organismi di mediazione sarà necessario, almeno, una polizza assicurativa di valore non inferiore a 500mila euro e la disponibilità di almeno cinque mediatori dotati di laurea triennale o iscritti a un ordine professionale. Il procedimento di mediazione non potrà avere una durata superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo potrà iniziare.
Se, nel corso del tentativo di mediazione, si raggiungerà un accordo, l’omologazione del verbale sarà possibile su istanza, anche, di una delle parti; in tal caso l’accertamento da parte del giudice riguarderà, anche, la regolarità formale dello stesso accordo, nel caso mancata omologazione dell’accordo da parte del giudice dovrà essere informato il Ministero della Giustizia. È opportuno precisare che l’omologazione dell’accordo diverrà titolo esecutivo a tutti gli effetti. Nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo, se è stata formulata e rifiutata una proposta di accordo e la sentenza che conclude il conseguente processo è di contenuto corrispondente alla proposta, la parte vincente potrà essere condannata a pagare le spese.
Il regolamento non dimentica di porre delle ulteriori garanzie a favore dei cittadini, per assicurare loro la serietà degli enti stabilisce una serie di obblighi, come, ad esempio, la compilazione di una scheda di valutazione del servizio offerto, da trasmettere al responsabile del registro istituito dal ministero della Giustizia.
 


Manca nel regolamento l’individuazione di una competenza territoriale
 
Sugli sviluppi della mediazione civile e commerciale il QdS ha incontrato Giuseppe Giaimo, docente di diritto privato comparato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo.
Professore ritiene che il Regolamento di recente emanazione completi, in modo esaustivo, il quadro normativo legato all’istituto della mediazione?
“Il Regolamento, ad una attenta lettura, mostra alcune imprecisioni, anche se non di natura tale da inficiare l’intrinseca bontà dell’istituto conciliativo. In particolare, a mio avviso, sarebbe stato opportuno prevedere – anche attraverso un rinvio al codice di rito – una forma di competenza territoriale per lo svolgimento dei procedimenti conciliativi, al fine di non lasciare al completo arbitrio della parte istante l’individuazione dell’Organismo chiamato ad occuparsi della controversia. Un ulteriore punto debole lo individuo nella determinazione dei requisiti richiesti agli Organismi di formazione. In particolare, mi sembrano estremamente vaghe – e, per tale ragione, soggette a possibili interpretazioni di comodo – le caratteristiche richieste in capo al responsabile scientifico dell’organismo (questi, infatti, deve godere di una indistinta “chiara fama ed esperienza in materia di mediazione”) ed ai docenti dei corsi teorici che, nella previsione normativa, devono essere autori di “almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione”; senza che, al contempo, siano parametrati i criteri di scientificità o il contenuto dei contributi stessi che, in tal modo, risultano essere particolarmente vaghi”.
 

 
Favorevoli notai e commercialisti critici invece gli avvocati
 
Anche in Sicilia gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro del Ministero, si preparano ad operare sul Territorio, in base alle nuove disposizioni normative. Ad alcuni di essi abbiamo chiesto delle impressioni. Ad Orazio Grisafi, presidente dell’organismo di conciliazione, con sede a Catania,  Ar.Co.Me, abbiamo chiesto una riflessione sulla nota avversione di parte dell’avvocatura italiana all’introduzione dell’istituto giuridico della mediazione, tanto da spingere l’Oua a ricorrere al Tar del Lazio per richiedere l’annullamento del regolamento attuativo previsto dal decreto n. 180 del 18.10.2010: “come qualunque provvedimento normativo, non corrisponde, e non può corrispondere, pienamente, alle attese di coloro che allo stesso sono interessati.
 
Sul decreto n.180, infatti si sono dichiarati favorevoli i notai ed i dottori commercialisti. La posizione critica della categoria degli avvocati nei confronti delle nuova normativa in materia di mediazione e conciliazione, emersa sin dalla pubblicazione della legge delega, si basa principalmente sulla mancata previsione dell’assistenza legale, obbligatoria a detta della stessa categoria, a garanzia dell’art. 24 della Costituzione, che recita “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Nel rispetto del principio costituzionale, non posso condividere la posizione dell’Ordine degli Avvocati”.
A Riccardo Pellegrino, responsabile della Formazione di Conciliazione Adr, premettendo che secondo le disposizioni del Ministero gli organismi di conciliazione per potere operare dovranno avere due sedi in almeno due provincie della stessa Regione, abbiamo chiesto se dal suo punto di vista questo potrà rappresentare un limite allo sviluppo degli organismi operanti in Sicilia? “Ritengo che il percorso normativo verso la piena affermazione dell’istituto della mediazione sia un dato incontrovertibile, al quale, presto, seguirà un nuovo sviluppo  nelle relazioni sociali e culturali. Gli organismi “nati” in Sicilia sapranno cogliere la sfida professionale che il Legislatore ha lanciato tracciando obiettivi sempre più sfidanti, ma, finalizzati al raggiungimento della soddisfazione del fruitore finale, il cittadino. In tal senso riporto l’esperienza di Conciliazione Adr che partendo dalla sede principale di Trapani si accinge ad inaugurare due nuove importanti realtà come Palermo e Caltanissetta, andando oltre le prescrizioni del recente Regolamento”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017