Salvaguardata la trasparenza tra cittadini e istituti di credito - QdS

Salvaguardata la trasparenza tra cittadini e istituti di credito

Pierangelo Bonanno

Salvaguardata la trasparenza tra cittadini e istituti di credito

sabato 18 Dicembre 2010

Sentenza della Corte di Cassazione contro l’anatocismo delle banche

PALERMO – Grazie alla sentenza  n. 24418 delle Sezioni Unite della Cassazione,  del 2 dicembre scorso,  si è contribuito a salvaguardare  sia  la trasparenza che la correttezza  nei rapporti tra cittadini e banche. In particolare, i Giudici hanno rilevato,  nei motivi della decisione, che il termine decennale di prescrizione per richiedere alla banca gli interessi anatocistici indebitamente pagati, decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto ed interessa tutte le operazioni effettuate dal correntista dall’apertura del conto alla sua chiusura.
Nel dettaglio la sentenza 24418/2010 statuisce che “il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione rispristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”.
Le Sezioni Unite Civili di Cassazione, con tale sentenza, hanno respinto il ricorso di un istituto bancario pugliese avverso la Sentenza n. 97 del 2009 emessa dalla Corte d’Appello di Lecce relativamente ad una causa per la ripetizione di illegittime competenze bancarie avviata da un correntista salentino. La  sentenza stabilisce, quindi, che la prescrizione del diritto del correntista a ottenere la restituzione delle somme, illegittimamente addebitate dalla banca sul conto corrente, scatta dalla chiusura del rapporto e non dalla data della singola annotazione a debito sul conto, riaffermando il divieto assoluto dell’anatocismo trimestrale e annuale. 
La Suprema Corte dopo aver già affermato l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha stabilito che né la banca, né il giudice possono applicare una capitalizzazione con una diversa periodicità. In questo modo ha dichiarato illegittima anche la capitalizzazione annuale degli interessi. Non può, pertanto, ipotizzarsi, il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l’attore pretende essere indebito, perché prima di quello non è configurabile alcun diritto di ripetizione. A seguito di tale pronuncia si apre una profonda crepa nel muro di certezze degli istituti di credito, poiché potrebbero essere costretti ora a restituire agli utenti decine di miliardi di euro.

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