Sicurezza sul lavoro: non basta fornire un’informazione generica - QdS

Sicurezza sul lavoro: non basta fornire un’informazione generica

Nunzia Scandurra

Sicurezza sul lavoro: non basta fornire un’informazione generica

mercoledì 19 Gennaio 2011

La Cassazione riconosce la responsabilità esclusiva del datore di lavoro

CATANIA – In questi ultimi giorni si riapre il dibattito della sicurezza sul lavoro, non solo per le morti, a Santa Venerina, in provincia di Catania a causa dell’esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi d’artificio, ma anche in relazione al caso Mirafiori e agli obblighi dei datori di lavoro in generale. Lo scorso, 17 gennaio ancora la notizia della morte a Messina di un operaio della linea elettrica travolto da un treno in corsa mentre stava lavorando sulla linea ferroviaria.
L’obbligo di sicurezza si configura come uno dei più significativi del contratto di lavoro individuale, ed è posto a carico del datore di lavoro dall’art. 2087 cod. civ.. La norma, intitolata alla tutela delle condizioni di lavoro, prevede che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, a seconda della particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore”.
Di recente la Cassazione, intervenuta con sentenza n. 34771/2010, della sez. IV penale, ha stabilito che affinché sia assolto l’obbligo di sicurezza, in relazione all’uso di sostanze pericolose, è necessario che il lavoratore venga informato dei rischi specifici dell’utilizzo del prodotto e delle conseguenze per la sicurezza e la salute che determinate modalità di lavoro possono comportare.
La citata pronuncia prende in considerazione il caso di un operaio addetto al lavaggio interno di autocisterne, il quale, durante l’attività a cui era preposto, aveva tentato di sciogliere dei grumi di resina spruzzando dell’acqua calda (condotta questa, contraria ai protocolli aziendali che prevedevano invece l’uso di acqua fredda), ma non riuscendovi aveva utilizzato ripetutamente un solvente che provocò una deflagrazione che ne determinava il decesso.
La Suprema Corte ha così rigettato, il ricorso proposto dal datore di lavoro, constatando che un “mero divieto” (non usare acqua calda) non può essere considerato adeguato ai fini della formazione ed informazione sui rischi di esplosione.
Per Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Inail ha, stanziato per l’anno 2010, 60 milioni di euro ripartiti in budget regionali di cui 4 milioni e 200 mila euro sono stati destinati alla Sicilia.
Troppo spesso, infatti, gli infortuni dipendono da comportamenti poco avveduti. Per questo formazione e sensibilizzazione a ogni livello rimangono elementi centrali per contrastare il fenomeno degli infortuni.

Nunzia Scandurra
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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