Permessi retribuiti ai dipendenti per assistere congiunti disabili - QdS

Permessi retribuiti ai dipendenti per assistere congiunti disabili

Francesca Pecorino

Permessi retribuiti ai dipendenti per assistere congiunti disabili

sabato 05 Marzo 2011

Tre giorni al mese secondo il nuovo collegato lavoro. Chi ne ha diritto

CATANIA – Il nuovo Collegato lavoro (l. 4.11.2010 n. 183), all’art. 24  si occupa anche della materia attinente i permessi di cui i lavoratori dipendenti pubblici o privati posso usufruire, nel caso in cui assistano congiunti portatori di handicap gravi (ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 104/92), che non siano ricoverati a tempo pieno in apposite strutture.
Si prende in considerazione la situazione dei parenti e del coniuge, che debbano occuparsi di  persone disabili e che, per questo motivo, possono usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in forma continuativa.
Le persone che hanno diritto a questi permessi oggi sono “il coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
La norma estende la legittimazione anche a favore dei parenti e degli affini entro il terzo grado (ma solo nei casi sopra citati e non in generale come si prevedeva prima della riforma). Ciò perchè s’è ritenuto particolarmente gravoso l’esercizio dell’assistenza da parte di soggetti avanti con gli anni o non più autosufficienti, prendendo altresì in considerazione l’ipotesi in cui i genitori o il coniuge della persona affetta da handicap siano deceduti oppure siano “mancanti”.
Quest’ultima espressione è stata intesa non solo come mancanza fisica o giurida delle persone che dovrebbero assistere il congiunto ma anche come assenza che risulti documentata  in atti giudiziari (si vedano i casi di divorzio, separazione legale o abbandono giudizialmente accertati o comunque documentati da altra pubblica autorità).
La normativa in esame si occupa anche dei disabili gravi di età inferiore ai tre anni. Per i loro parenti ed affini è stata introdotta la possibilità di godere dei tre giorni di permesso mensili. Possibilità quest’ultima, prevista anche a favore  dei genitori di un minore di tre anni in situazione di disabilità grave, che vogliano fruire – quale alternativa alle altre prerogative previste dal decreto legislativo 151/2001 (prolungamento del congedo parentale o due ore di permesso al giorno) – dei permessi previsti dall’art. 24 citato.
A dare le ulteriori delucidazioni in ordine all’interpretazione della norma predetta, è stata la circolare Inps del 3.12.2010 n. 155 (consultabile anche su internet sul sito www.inps.it, cliccando su “circolari e messaggi”).

Avv. Francesca Pecorino
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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