Il lavoro al posto del carcere - QdS

Il lavoro al posto del carcere

Valeria Nicolosi

Il lavoro al posto del carcere

martedì 19 Aprile 2011

Circolare presidenziale 28 aprile 2011 sulla pena alternativa alla detenzione presso la Pa regionale. L'Agenzia per l'impiego coordinerà le richieste ricevute dai singoli tribunali

PALERMO – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia dell’8 Aprile 2011 la Circolare Prot. n. 13791 del 28 Marzo recante disposizioni in merito all’applicazione della pena alternativa alla detenzione attraverso l’espletamento di lavoro di pubblica utilità.
 
I dirigenti generali dei dipartimenti regionali e delle strutture equiparate dovranno compilare una scheda informativa – che riceveranno a breve via e-mail direttamente dall’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative – indicando il numero dei condannati che potranno prestare la loro attività, l’oggetto delle prestazioni di lavoro e il nominativo del soggetto che coordinerà le prestazioni e impartirà le istruzioni. Questo consentirà all’Agenzia di programmare e gestire più accuratamente, tenendo conto delle disponibilità delle sedi, le richieste provenienti dai singoli tribunali.
 
L’art. 54 del Dlgs. N. 274/2000 con successivo D.M. 26 Marzo 2001 prevedono che le attività di pubblica utilità siano svolte sulla base di specifiche convenzioni da stipulare con i presidenti dei tribunali. La Regione Sicilia, a tal proposito, ha stipulato la prima l’1 dicembre 2001, che è stata rinnovata più volte fino all’ultima data del 5 gennaio 2011.
 
 Con una circolare, peraltro, inviata nel 2001 alle Province e ai Comuni, l’amministrazione raccomandava anche agli Enti Locali di stipulare questi accordi al fine di rendere più efficace la nuova norma. Durante la fase di operatività, purtroppo, le disposizioni hanno trovato difficoltà di applicazione, tanto da suscitare, di recente, le polemiche di alcuni esponenti parlamentari come Vincenzo Vinciullo, vice presidente della Commissione “Affari Istituzionali” dell’Assemblea regionale siciliana che ha evidenziato l’importanza dell’applicazione dell accordo anche agli Enti Locali e nello specifico, anzi, probabilmente partendo dall’esempio americano, rifacendosi al comma 9 bis dell’art. 186 del Codice della Strada, ha proposto che tale pena venga applicata per il reato di guida in stato di ebrezza, solo per una volta e solo quando il conducente non abbia già provocato un incidente stradale.
 
Art. 54. del D. lgs n. 274/2000
Lavoro di pubblica utilità
1. Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell’imputato.
 
2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni nè superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
 
3. L’attività viene svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
 
4. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
 
5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
 
6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

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