Costi dei servizi di telefonia. L’Agcom per la trasparenza - QdS

Costi dei servizi di telefonia. L’Agcom per la trasparenza

Pierangelo Bonanno

Costi dei servizi di telefonia. L’Agcom per la trasparenza

venerdì 27 Maggio 2011

Dall’Autorità garante per le comunicazioni una guida per i consumatori

PALERMO – L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha realizzato, nel gennaio scorso, un nuovo progetto per favorire l’utilizzo corretto e consapevole degli strumenti del nostro futuro, che ha assunto la forma di una guida denominata i diritti dei consumatori nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica, consultabile sul sito web www.agcom.it. Veroconsumo dalle pagine del QdS , ha avviato una analisi della guida.
In particolare, l’Autorità ha dettato una disciplina specifica sulla pubblicazione dei costi dei servizi di telefonia fissa e mobile, che comprende anche la navigazione Internet. Questa disciplina potrà naturalmente essere estesa anche ad altri settori, fermo restando che già oggi per tutti i servizi valgono le regole viste sugli obblighi informativi e sulla trasparenza delle informazioni. Gli operatori sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web, con apposito collegamento alla home page, l’elenco delle offerte vigenti, specificando se si tratta di offerte ancora sottoscrivibili o meno.
Per ogni offerta ancora sottoscrivibile, inoltre, gli operatori sono tenuti a pubblicare anche un prospetto informativo sui costi (stabilito dall’Autorità), le condizioni contrattuali applicabili e uno schema con la struttura dell’offerta e delle opzioni e promozioni ad essa collegate.
Nel caso di piani tariffari a consumo, nel prospetto informativo di ciascun offerta deve risultare: – per la telefonia mobile: a) il costo complessivo di chiamate di 1 e 2 minuti sulla rete del proprio operatore, su altre reti mobili e su reti fisse nazionali; b) il prezzo degli SMS. – per la telefonia fissa: a) il costo complessivo delle chiamate locali e nazionali su rete fissa e verso reti mobili per le durate di 1 e 3 minuti; b) il costo complessivo di una connessione ad Internet a banda stretta (dial up) e di una connessione a larga banda, per la durata di 30 e 60 minuti.
Gli operatori sono tenuti a comunicare all’Autorità, tramite un apposito indirizzo mail, il link alla pagina web dove sono reperibili tutte le informazioni sopra descritte. L’Autorità aggiorna costantemente, sul sito www.agcom.it, la pagina “Tutela dell’utenza e condizioni economiche di offerta”, inserendo gli iperlink che riportano direttamente alle pagine dei siti Internet degli operatori dove sono presenti le liste delle offerte, dettagliate secondo lo schema stabilito dall’Autorità.
Inoltre gli operatori comunicano le nuove offerte entro il giorno stesso dell’immissione sul mercato sia all’Autorità che ai siti internet di comparazione tariffaria accreditati dall’Autorità. Una volta sottoscritto il contratto, il piano tariffario applicato deve essere inserito in ogni bolletta oppure, in caso di servizi prepagati, la stessa informazione deve essere data tramite accesso al proprio profilo personale sul sito internet dell’operatore.
Con le stesse modalità, almeno una volta l’anno devono essere comunicate le condizioni del contratto in corso.

Dr. Pierangelo Bonanno
del Collegio dei Professionisti di Veroconsumo

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