Phishing, sui conti bancari online meglio operare con cautela - QdS

Phishing, sui conti bancari online meglio operare con cautela

Eloisa Bucolo

Phishing, sui conti bancari online meglio operare con cautela

mercoledì 31 Agosto 2011

Cassazione: essere complici inconsapevoli di questa truffa non è reato

CATANIA – Ogni giorno milioni di utenti ricevono e-mail contraffatte che mirano al furto d’identità. Un fenomeno criminale in forte crescita, quello del phishing, ma purtroppo i processi fatti ed i truffatori assicurati alla giustizia sono pochissimi. Il phisher (dal verbo inglese to fish, pescare) agisce di solito, rubando on-line a correntisti e servendosi di terzi, adescati con “ami telematici” (ad es: contratti di lavoro on line, che contengono condizioni improbabili a cui dovrebbe risultare difficile prestare fede) per trattenere le somme rubate e ritrasmetterle a persone. Vittime sono sia coloro a cui vengono sottratti i soldi dal conto sia coloro che finiscono per rendersi inconsapevolmente complici del reato.
Nell’ordinamento italiano, non esiste una norma penale che configuri tale reato e pertanto spetta ai giudici procedere, di volta in volta, alla ricostruzione dell’eventuale rilevanza penale delle condotte poste in essere dagli imputati, facendo riferimento ad altre ipotesi di reato. Di recente la seconda sezione della Cassazione con sentenza n. 25960/2011 è intervenuta in materia ed ha chiarito che, fare transazioni con denaro rubato, utilizzando il sistema del phishing, non configura il reato di riciclaggio, se non vi è anche il dolo. Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione due palermitani, padre e figlio di 64 e 32 anni, uno titolare e l’altro gestore di un conto corrente, erano stati condannati dalla Corte d’appello di Palermo a 1 anno e 4 mesi di reclusione e 500 euro di multa ciascuno, oltre al risarcimento del danno a favore della parte civile, per aver girato somme di denaro ricevute tramite bonifici ad altri soggetti, senza curarsi della provenienza, lecita o illecita. Secondo il magistrato palermitano questa condotta equivaleva ad una condanna per riciclaggio, poiché l’aver fatto transitare denaro sul proprio conto ha reso arduo l’accertamento della provenienza del denaro, in questo caso prelevato mediante raggiri del phisher dal conto di un’associazione sportiva di Bologna. La Cassazione ha invece creduto all’“ingenuità” e alla buona fede dei due siciliani, nonostante avessero trasmesso per due volte a utenti russi somme intorno ai 3000 euro.
Inoltre, ha affermato che di riciclaggio si possa parlare solo di fronte a un “atteggiamento doloso della volontà”, cioè dinanzi alla “consapevolezza concreta della provenienza da delitto del denaro transitato sui conti correnti”. Condizione che nel caso specifico mancava. Le condanne così sono state annullate dalla Cassazione senza rinvio.
Ai consumatori possiamo raccomandare di operare on line con molta attenzione, sarebbe però auspicabile un intervento specifico da parte del legislatore per evitare situazioni di illegalità impunite.

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