Difendersi da promotori disonesti ed evitare le truffe finanziarie - QdS

Difendersi da promotori disonesti ed evitare le truffe finanziarie

Eloisa Bucolo

Difendersi da promotori disonesti ed evitare le truffe finanziarie

sabato 19 Novembre 2011

In primis bisogna diffidare di tassi o guadagni troppo allettanti

CATANIA – Se un consumatore vuole impiegare i suoi risparmi può recarsi in banca o affidarsi ad un suo incaricato, il promotore finanziario. La figura del promotore finanziario è stata introdotta dall’art. 5 della L. 1/91 e definita dall’art. 31 del D.Lgs. 58/98 (T.U.F.) come “persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto” per cui opera.
Accade però che il consumatore incorra in sedicenti professionisti della finanza, che si rivelano truffatori. E’ del 17 novembre la notizia della condanna, a 8 anni di reclusione, pronunciata dalla IV sez. del Tribunale di Palermo, nei confronti di una ex promotrice, accusata di una truffa di € 500 mila ai danni dell’istituto di credito presso cui lavorava. La donna, al fine di prelevare il denaro dai loro conti, offriva alle vittime il servizio di “versamento a domicilio”, ritirando a casa loro contanti o assegni e, inoltre, induceva i clienti a sottoscrivere false polizze vita, bonifici e operazioni bancarie. I giudici hanno concesso una provvisionale immediatamente esecutiva di € 20 mila nei confronti della Banca, costituitasi parte civile, mentre per le altre vittime ha rinviato la liquidazione del danno al giudice civile.
Ma difendersi dalle truffe finanziarie è possibile prendendo alcune accortezze.
L’attività svolta dai promotori finanziari è presidiata, infatti, da puntuali regole di comportamento, poste a tutela del risparmio (art. 47 Cost.) e nel rispetto dei principi fondamentali della trasparenza, diligenza, correttezza e riservatezza dei dati acquisiti dai clienti, che si sostanziano in obblighi per gli stessi e in garanzia per i risparmiatori.
In primis bisogna diffidare di tassi o guadagni allettanti. A tal fine si possono aver presente i BOT, dato che le banche collocano titoli con rendimenti da questi non troppo lontani. Per legge il promotore non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente e deve accettare solo assegni o bonifici intestati alla banca per cui lavora, pena la sospensione e radiazione dall’albo. Fare sempre riferimento solo agli estratti conto ufficiali inviati dalla banca e diffidare di comunicazioni dell’ultimo minuto, specialmente date a voce.
La banca è responsabile in solido per i danni arrecati al cliente nell’ambito delle attività legate alle incombenze di cui il professionista è investito. Il cliente, però, non è esente da colpe se all’atto della richiesta di disinvestimento viola le regole accettando di versare le somme di sua pertinenza sul conto personale del promotore (sent. Cassazione 13529/09). Ricorda, infine, ai consumatori il segretario Generale dell’UNC, Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, che “per evitare le truffe è sempre bene verificare che il promotore sia regolarmente iscritto nell’apposito albo, consultabile sul sito www.albopf.it”.

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