Dissesto degli Enti locali, come e quando - QdS

Dissesto degli Enti locali, come e quando

Antonio Paladino

Dissesto degli Enti locali, come e quando

giovedì 09 Febbraio 2012

Di competenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, scatta per mancanza di liquidità strutturale. Tra le cause: cattiva gestione dei residui, ingenti debiti fuori bilancio, sopravvalutazione di entrate

PALERMO – Il procedimento per l’accertamento di dissesto finanziario degli enti locali, demandato dall’articolo 6, comma 2 del dlgs n.149/2011 alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, scatta quando si è in presenza di una condizione di mancanza di liquidità che l’ente non può ripianare con gli strumenti regolatori del bilancio. Tuttavia, le stesse articolazioni della magistratura contabile devono, in contraddittorio con l’ente interessato, verificare il piano di rientro dal debito, in quanto la carenza di liquidità diventa strutturale, tramutandosi in insolvenza, in un arco temporale medio triennale.
E’ quanto ha messo nero su bianco la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nel testo della deliberazione n.2/2012, in merito alle concrete modalità operative da seguire nella procedura di accertamento di dissesto finanziario degli enti locali, innovata con la norma sopra richiamata. Norma che, lo ricordiamo, evidenzia che se dalle pronunce della Corte dei conti sui bilanci, emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o irregolarità contabili che danneggiano l’equilibrio dell’ente e lo stesso non ottempera alle necessarie misure correttive, la stessa corte trasmette gli atti al prefetto, avviando un iter che può portare allo scioglimento del consiglio comunale.
La novità sostanziale della norma, pertanto, sta nelle conseguenze dell’accertamento della Corte, in quanto la procedura, in caso di conclamato dissesto e in assenza dell’adozione dei correttivi, si chiude in una misura sostitutiva adottata dal prefetto.
Adesso, scrive la Sezione autonomie, gli enti locali “deficitari” sanno di essere sotto osservazione e l’emersione della condizione di dissesto diventa il momento conclusivo (ed eventuale) del procedimento di controllo.
Il procedimento così delineato dal dlgs n.149/2011, deve pertanto essere distinto in due fasi. La prima, consiste in un giudizio sulla situazione di “potenziale dissesto” ed è preordinata alla rimozione di quei fattori che minano la stabilità dell’ente. La seconda, invece, è la vera e propria trasmissione degli atti al prefetto. Quindi, l’attenzione delle sezioni regionali di controllo della Corte deve essere incentrata sui casi di carenza di liquidità e non di una semplice incapacità funzionale. Il giudizio sulla possibilità di dissesto deve essere, quindi, basato sullo squilibrio strutturale riferito alla situazione di cassa.
In caso di accertata illiquidità, occorre sottoporre a verifica, in contraddittorio con l’ente, il piano di rientro dal debito. Ciò in quanto, ammette la Sezione Autonomie, la situazione di carenza di liquidità si consolida e diventa strutturale nella prospettiva triennale (art. 193, comma 3, TUEL), tramutandosi in insolvenza. Tra le cause indicative e propedeutiche ad un dissesto dell’ente, si annoverano gli squilibri nella gestione dei residui, il mantenimento in bilancio di residui attivi sopravvalutati ed inesigibili, una crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità, nonché ingenti debiti fuori bilancio e la sopravvalutazione di entrate e sottovalutazione di spese.
In definitiva, se nella verifica dei bilanci degli enti locali, la Corte conclude con la necessità di adottare le misure correttive, assegnerà loro un termine. Decorso tale termine, la stessa Corte dovrà poi esprimere una seconda pronuncia che può concludersi o con la presa d’atto delle predette misure correttive ovvero con l’accertamento dell’inadempimento da parte dell’ente e la conseguente trasmissione degli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

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