Le proprietà dell’acqua minerale e differenze con quella del sindaco - QdS

Le proprietà dell’acqua minerale e differenze con quella del sindaco

Eloisa Bucolo

Le proprietà dell’acqua minerale e differenze con quella del sindaco

sabato 03 Marzo 2012

Devono essere batteriologicamente pure e imbottigliate come escono alla fonte

CATANIA – Dall’analisi della legislazione, risulta evidente che le acque distribuite dalla rete idrica e le acque minerali non sottostanno agli stessi controlli e stupisce accertare come differenti sono anche i parametri di controllo chimico, fisici e organolettici fissati dalla legge.
Facciamo un passo indietro e leggiamo la definizione di acqua minerale data dal decreto legislativo n.105 del 25 gennaio 1992: “Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e proprietà favorevoli alla salute”.
 
Aggiunge il legislatore che tali acque si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza alla sorgente, tale da non rendere necessari interventi di disinfezione, e per la capacità di conservazione delle proprie caratteristiche, costanti anche in presenza di variazioni stagionali e climatiche. Le acque minerali devono, infatti, essere batteriologicamente pure e prive d’inquinanti ed essere imbottigliate come sgorgano dalla fonte e l’unico trattamento ammesso è l’aggiunta eventuale di anidride carbonica per renderle gassate. In ciò si differenziano, pertanto, dall’acqua potabile del rubinetto, che può essere prelevata da laghi, fiumi o falde superficiali ed essere sottoposta a trattamenti di potabilizzazione come l’aggiunta di cloro per impedire la proliferazione microbica e che talvolta danno un cattivo sapore all’acqua di casa.
Le caratteristiche e le proprietà salutari dipendono però dalla fonte di provenienza e dagli oligoelementi presenti nelle acque, come calcio, sodio, ferro, magnesio, zolfo, bicarbonato, fluoro, che possono a seconda del tipo e della concentrazione soddisfare o meno il benessere psico-fisico umano.
è proprio rispetto ai parametri di controllo chimico-fisici che sussiste per le due tipologie di acqua un diverso metro di valutazione sulla potabilità. La normativa che regola le caratteristiche delle acque minerali (D.Lgs. 105/92, e D.M. 542/92) è differente rispetto a quella delle acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 31/2001) ed ammette, infatti, la presenza di alcune sostanze, sia alcaline che con valori di accettabilità superiori rispetto a quelli permessi per l’acqua del rubinetto, sottoposta di conseguenza a controlli più severi.
Per esempio all’acqua minerale è consentito contenere alcune sostanze senza un valore limite stabilito (vedi sodio, alluminio, ferro, ammonio, magnesio) differentemente da quanto previsto per quelle destinate al consumo umano. Inoltre, per il residuo fisso, nell’acqua destinata al consumo umano si consiglia di non superare i 1.500 mg/l, mentre per l’acqua minerale, che può avere usi terapeutici, non esiste nessuna restrizione in merito, ma una classificazione, indicata dal decreto legislativo n. 105 del 25/01/1992 e s.m.i, in base proprio alla concentrazione del residuo fisso a 180: “minimamente mineralizzate” (≤50 mg/l), “oligominerali” (50-500 mg/l) “medio minerali” (500-1.500 mg/l) e “ricche di sali minerali” (>1.500 mg/l). Il decreto ministeriale n. 542/1992 ha permesso di non specificare in etichetta 19 sostanze tossiche o indesiderabili, qualora non raggiungano una determinata concentrazione. Fra queste: il cadmio, il nichel ed il cromo trivalente (non dichiarati fino a 10 μg/L); i nitrati, indizio di inquinamento e precursori di sostanze cancerogene, non devono essere dichiarati se non superano i 45 mg/L oppure i 10 milligrammi nel caso di acque destinate all’infanzia.
Dal punto di vista microbiologico debbono essere determinati i valori della carica microbica totale e dalle analisi deve risultare assenza di microrganismi nocivi (escheria coli, streptococchi fecali, staphilococcus aureus e pseudomonas aeruginosa in 250 ml e di spore di clostridi solfito in 50 ml). La commercializzazione avviene dietro licenza del Ministero della Sanità ed è soggetta ad un controllo quinquennale per il rinnovo dell’etichetta, oltre a controlli stagionali della sorgente e quindicinali o mensili degli impianti da parte dell’ASP. Le acque minerali, oltre agli aspetti negativi prima evidenziati, possono, inoltre, subire delle alterazioni in seguito a stoccaggi non idonei (per es. i contenitori di plastica sono soggetti, se conservati alla luce e al calore, a un processo di degradazione).è importante che il consumatore impari a leggere l’etichetta e a scegliere l’acqua  non in base al marketing o alle promozioni, ma tenendo conto dei riflessi che i parametri in essa contenuti possono avere sulla propria salute.
A conti fatti, in assenza di particolari patologie, conviene bere l’acqua del rubinetto di casa propria, altrettanto salutare e controllata.
 

 
172 litri pro capite il consumo di acqua minerale
 
Oggi gli italiani sono i più grossi consumatori di acqua minerale in termini di consumo procapite: 172 litri. Nel 2009, anno di riferimento delle ultime rilevazioni, pubblicate nel 2011 dall’Istat, il 63,4% delle famiglie italiane ha acquistato acqua minerale. La distribuzione territoriale è piuttosto uniforme: si passa dal 65,2% di famiglie del Mezzogiorno, al 62,5% di quelle del Nord e al 62,8% di quelle del Centro. I consumi di acqua minerale dal 2000 al 2009 stanno lentamente diminuendo al nord e al centro, mentre al sud la percentuale si è mantenuta stazionaria nel tempo.
La spesa media delle famiglie per l’acquisto di acqua minerale è pari a € 19,71 mensili e, anche in questo caso, mostra un’alta omogeneità territoriale: da un massimo di € 20,34 nel Nord a un minimo di 18,75 nel Mezzogiorno.
 


Etichetta, indicazioni obbligatorie per la tutela del consumatore
 
CATANIA – Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate secondo quanto stabilito dal d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 11, comma 1, le seguenti indicazioni:
1. la denominazione legale “acqua minerale naturale” integrata, eventualmente, con informazioni quali “totalmente degassata”, “parzialmente degassata”,”rinforzata col gas della sorgente”, “aggiunta di anidride carbonica”, “naturalmente gassata” o “effervescente naturale”
2. il nome commerciale dell’acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa;
3. l’indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici; per il fluoro, allorquando la sua concentrazione superi il valore di 1,5 mg/l, a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2003/40, è obbligatorio effettuare la seguente indicazione in etichetta: “contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti”. Tale indicazione deve figurare in prossimità immediata della denominazione di vendita dell’acqua minerale naturale in caratteri nettamente visibili.
4. la data in cui sono state eseguite le analisi e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;
5. il contenuto nominale;
6. i titolari dei provvedimenti di riconoscimento e di autorizzazione alla utilizzazione;
7. il termine minimo di conservazione; Rappresenta la data fino alla quale il prodotto alimentare mantiene le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione;
8. la dicitura di identificazione del lotto (ad es. giorno di scadenza oppure un codice alfanumerico) salvo nel caso in cui il termine minimo di conservazione figuri almeno con l’indicazione del giorno e del mese. Il Lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare ed è indispensabile nei casi in cui sia necessario ritirare dal mercato i prodotti alimentari non conformi al consumo umano…
9. informazioni circa gli eventuali trattamenti consentiti. In caso di trattamento delle acque minerali naturali con aria arricchita di ozono, ai sensi del d.m. 11/09/2003 di attuazione della Direttiva 2003/40, l’etichetta deve riportare, in prossimità dell’indicazione della composizione analitica, la seguente dicitura: “acqua sottoposta ad una tecnica di ossidazione all’aria arricchita di ozono”.

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