Articolo 18 e licenziamento selvaggio. Inutili allarmismi, ci sono le tutele - QdS

Articolo 18 e licenziamento selvaggio. Inutili allarmismi, ci sono le tutele

Franz Donati

Articolo 18 e licenziamento selvaggio. Inutili allarmismi, ci sono le tutele

sabato 31 Marzo 2012

Ci sarà comunque lo scrutinio affidato ex post al giudice del Lavoro

PALERMO – Analizzando i dati più recenti diffusi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si riscontra che nell’anno 2011, le attività di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza hanno interessato complessivamente circa 240.000 aziende in Italia. Tra quelle ispezionate quasi 150.000 sono risultate in posizione irregolare rispetto agli obblighi contrattuali e previdenziali (nel dato sono incluse globalmente le irregolarità rispetto al Ministero, INPS, INAIL ed ENPALS).
 
Tra le aziende attive sul territorio, 61 su 100 non sono in linea con le prescrizioni di legge. Il documento denuncia una minore presenza di lavoro nero nelle aziende del Nord, ove si ricorre più favorevolmente a rapporti interinali e collaborazioni esterne. Su scala nazionale, ben il 38% dei lavoratori irregolari sono in nero. Le rilevazioni statistiche riferite, già significative, lo sono ancor più considerando che già per effetto della L. 183/2010, art. 4, le posizioni soggette a sanzione sono ora solo quelle rilevate nell’ambito di un rapporto subordinato.
Nel testo licenziato dal Governo lo scorso 23 marzo, tante sono le novità in tema di regolamentazione del mercato del lavoro. Tra le più attese, la rivisitazione dell’art. 18 L. 300/70 (Statuto dei lavoratori), in materia di diritto al licenziamento per le imprese con meno di 15 dipendenti. Viene così scandita l’articolazione fra tre regimi sanzionatori del licenziamento individuale illegittimo, a seconda che del licenziamento venga accertata dal giudice: a) la natura discriminatoria o il motivo illecito determinante; b) l’inesistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro (licenziamenti cd. soggettivi o disciplinari); c) l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro (licenziamenti cd. oggettivi o economici).
 
è utile osservare che nell’assetto voluto dall’Esecutivo – e se tale permarrà dopo i ‘lavacri parlamentari’- il punto di riferimento sarà comunque lo scrutinio affidato ex post al Giudice del lavoro. Sul punto, è prevista anche l’adozione di un rito processuale accelerato, da definire di concerto con il Ministero della Giustizia. Appaiono incaute, dunque, le sirene accese sulla paventata era del licenziamento selvaggio. Il provvedimento reca inoltre importanti misure che ridisegnano le condizioni contrattuali di vari rapporti (lavoro accessorio, stage) così come ai rapporti a tempo parziale e alla disciplina dei c.d. contratti intermittenti.

Avv. Franz Donati
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

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