Imposte e avvisi di accertamento esecutivi dopo 60 gg dalla notifica - QdS

Imposte e avvisi di accertamento esecutivi dopo 60 gg dalla notifica

Eloisa Bucolo

Imposte e avvisi di accertamento esecutivi dopo 60 gg dalla notifica

martedì 08 Maggio 2012

Il contribuente può ricorrere alla rateizzazione del debito o fare ricorso

CATANIA – Maturare un debito verso lo Stato è un rischio, che in tempo di crisi, può colpire anche i cittadini più attenti e metodici nei pagamenti delle tasse.
Dal 1 ottobre 2011, per i periodi di imposta in corso al 31.12.2007 e successivi, gli avvisi di accertamento concernenti imposte dirette, IRAP e IVA, nonché i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, diventano esecutivi decorsi 60 gg. dalla notifica. La nuova procedura prevede, dunque, il superamento del ruolo della cartella esattoriale e l’attribuzione allo stesso avviso di accertamento della funzione di titolo esecutivo. Al contribuente, che riceve l’accertamento, non resta che pagare l’intero debito se lo reputa dovuto, diversamente contestare l’atto, pagando un terzo delle somme provvisorie da iscrivere a ruolo.
Se vi è un palese errore dell’Agenzia è bene presentare istanza di annullamento totale o parziale dell’atto, che però non sospende i termini di ricorso e di pagamento, occorre sperare che il provvedimento in autotutela dell’ufficio arrivi prima della scadenza dei rispettivi termini. Se l’atto è giusto e però esiste margine per trattare con l’Ufficio, entro i termini per il ricorso, è possibile avviare istanza di accertamento con adesione che sospende di 90 gg. i termini per il ricorso e quindi del pagamento.
Per gli atti notificati dal 1° aprile 2012 se la controversia ha un valore non superiore a ventimila euro è d’obbligo avviare prima del ricorso l’istanza di mediazione. Se non si paga o contesta, decorsi 30 gg. dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme sarà affidata all’agente della riscossione, in Sicilia alla Serit S.p.A, che dopo altri 180 gg potrà procedere al recupero forzato delle somme facendo ricorso al fermo amministrativo dell’auto, all’iscrizione di ipoteca sulla casa o all’esecuzione forzata dei beni. Per concludere, in base alla procedura scelta, tra la notifica dell’avviso e l’inizio della procedura di esecuzione forzata possono intercorrere sino a 270 giorni.
L’agente di riscossione, tranne se vi è fondato pericolo per la riscossione, deve comunicare, con raccomandata semplice, di aver preso in carico le somme affidate per effetto del mancato pagamento, così il contribuente è in grado di conoscere il momento a partire dal quale può chiedere all’agente la rateizzazione del debito, che nei casi di temporanea obiettiva difficoltà, può raggiungere un massimo di 72 rate mensili. L’istanza di rateizzazione va presentata agli sportelli o inviata a mezzo raccomandata A/R all’Agente della Riscossione, corredandola di idonea certificazione che varia a seconda del soggetto richiedente e in relazione all’importo. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione: l’intero importo ancora dovuto diventa immediatamente riscuotibile in unica soluzione e non potrà più essere rateizzato.
Vi invitiamo a scrivere a segreteria@veroconsumo.it, con estrema celerità, se avete ricevuto un’avviso di accertamento che ritenete ingiusto o illegittimo.
 

 
I tempi da tenere a mente:
– 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento per il pagamento o l’eventuale presentazione del ricorso o dell’istanza di accertamento con adesione o di mediazione;
– 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, per l’affidamento della riscossione delle somme accertate alla SERIT
– 180 gg di sospensione ex lege per l’esecuzione forzata.

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